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Sintesi sulle disposizioni Legislative, previdenziali e assicurative per l’emergenza COVID-19

Sintesi sulle disposizioni Legislative, previdenziali e assicurative per l’emergenza COVID-19

Con questo articolo ripercorriamo sinteticamente le disposizioni che si sono succedute a decorrere dallo scorso 1 marzo 2020 per l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

  • DPCM 1 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, distinguendole sulla base delle aree geografiche d’intervento, e ne introduce ulteriori volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi;

  • DPCM 8 Marzo 2020 vengono introdotte importanti prescrizioni riguardanti gli spostamenti con ogni mezzo da e per e nelle aree “rosse” e l’attività sportiva sia nelle aree rosse che nell’intero territorio nazionale;

  • DPCM 9 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio emana nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
    Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
    Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

  • DPCM 11 Marzo 2020 il Presidente del Consiglio con il presente decreto, che produce effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 e sostituisce, ove incompatibili le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 restringe, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento di tutte le attività imprenditoriali che non siano classificabili come “strettamente necessarie”;

  • Circolare INAIL n. 7 dell’11 Marzo 2020 con cui l’Ente assicurativo sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (alcuni comuni della Lombardia e Veneto) e dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.

  • Messaggio INPS n. 1118 del 12 Marzo 2020 con cui l’Istituto espone le prime modalità operative per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario  con le nuove causali “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS – d. l. n. 9/2020” per gli eventi con decorrenza 23 febbraio 2020 e per le sole aziende operanti nelle aree di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (alcuni comuni della Lombardia e Veneto);

  • Circolare INPS n. 37 del 12 Marzo 2020 con cui l’Istituto fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 1) i datori di lavoro privati; 2) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); 3) i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. La sospensione riguarda i soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020, ovvero aziende operanti alla data del 23 febbraio 200 nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e le aziende turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale;

  • Circolare INPS n. 38 del 12 Marzo 2020 con cui l’Istituto, facendo seguito al precedente Messaggio 1118, definisce le istruzioni operative di presentazione e pagamento dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, in deroga e assegno ordinario del fondo di solidarietà) e indennità per i lavoratori autonomi per i Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Nella stessa circolare viene, inoltre, disciplinata l’operatività della CIG in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.